Gratuito Patrocinio

Gli Avv.ti Nicola Pedrali e Simona Bertacchini sono iscritti nell'elenco degli avvocati del Foro di Brescia abilitati al gratuito patrocinio nei procedimenti civili.

Laddove ricorrano i requisiti, qui di seguito esplicati, l'Avv. Nicola Pedrali e l'Avv. Simona Bertacchini senza alcun costo per il cliente provvederanno ad istruire la pratica per l'ammissione al gratuito patrocinio presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia e successivamente seguirà il procedimento civile per la quale è stata presentata la domanda, sempre senza alcun onere per il cliente.

Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato coloro i quali godono di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.528,41.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri famigliari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti, nel medesimo periodo, da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. (art. 76 comma 3 d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002)

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo famigliare con lui conviventi. (art. 76 comma 4 d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002)

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. (art. 79 comma 2 d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002)

Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato lo straniero, purché regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, l'apolide, nonché enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica. (art. 119 d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002)

L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve contenere la corretta indicazione dei motivi di fatto e di diritto affinché possa essere consentito al consiglio dell'Ordine di valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che l'interessato intende far valere, nonché per la determinazione del giudice avanti il quale deve esser proposta la domanda e ciò per valutare la competenza del consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Nel caso in cui il procedimento sia già in corso, deve essere indicato con esattezza il giudice avanti il quale pende il giudizio per il quale l'interessato propone l'istanza.

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €309,87 a €1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. (art. 125 comma 1 d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002)

Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 1, lettera d, ossia l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

In conformità a quanto disposto dalla legge, copia dell'atto con il quale il consiglio dell'Ordine dispone l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato verrà trasmessa all'ufficio finanziario competente. Questo verifica l'esattezza delle dichiarazioni ed indicazioni contenute nella domanda, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. (art. 127 comma 2 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2002). Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della repubblica presso il tribunale competente per i reati prima indicati. (art. 127 comma 3 d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002)

 

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